domenica 22 ottobre 2023

AMMINISTRATORE di Condominio che sollecita UN CONDOMINO AD EFFETTUARE un PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO.

 Ciao a tutti i lettori, mi ha scritto Pierferdinando da Napoli, relativamente ad un problema del Suo condominio. Come sempre giro la lettera all’amico Professore e riporto la Sua risposta.  Pierferdinando grazie, continua a seguire il mio BLOG.

Con affetto    Tony Pidenza

 Risposta del Professore:

Egregio Pierferdinando, riferisci “di aver trovato nella tua buca delle lettere: un sollecito di pagamento relativo a rate condominiali non pagate. Il sollecito non riportava firma alcuna, anche se vi era l’intestazione dell’Amministrazione del condominio. Tu riferisci che il sollecito era INDEBITO, in quanto Tu avevi pagato a mezzo bonifico ed hai la ricevuta.” Ora mi chiedi un mio parere giuridico sull’episodio, sono ben lieto di fornirtelo:

Ci sono 2 elementi nel Tuo caso da considerare: 1) Tu avevi già  pagato l’importo richiesto. 2) Il  sollecito  di pagamento  E’PRIVO DI FIRMA, ovvero ANONIMO. Ergo il  comportamento dell’amministratore è scorrettissimo e negligente.

A mio avviso si potrebbe sconfinare nel PENALE stando alla: Suprema Corte di Cass. pen., sez. II, ud. 1 dicembre 2021 (dep. 30 dicembre 2021), n. 47306 Presidente Diotallevi – Relatore Agostinacchio: Richiedere una somma di denaro non corrispondente al credito vantato integra il reato di estorsione.

Ti  consiglio di rivolgerTi ad un legale ed inviare una lettera di diffida affinchè simili episodi non si ripetano, valuta col Legale se informare la PDR competente.

Il Professore

 

 

venerdì 20 ottobre 2023

L'AMMINISTRATORE si inventa il consiglio dei consiglieri per confondere i CONDOMINI.

 Ricevo e pubblico da un lettore:

Gentile Blog Sovranità & Tradizione”,

sono un ex professore universitario  in pensione da molti anni e mi mi diletto ancora ad aiutare gratuitamente con consigli amici e conoscenti. Mi è stata mostrata da conoscenti una lettera inviata da un Amministratore ai Condomini di un Condominio. Assieme alla lettera mi è stato fatto visionare il Regolamento del Condominio. Mi è stato chiesto di esprimere un parere, bene iniziamo dalla lettera.

 “Allego, come da verbale assemblea, tutta la documentazione ricevuta da un condomino\a che non si firma, non ultima la lettera ricevuta dopo l’assemblea in cui si rinnova la costituzione del Consiglio dei Consiglieri. Ricordo al al condomino\a che la nomina del consiglio dei consiglieri non è obbligatorio…ricordo all’anonimo scrittore di andare a leggere il Codice Civile ed in particolar modo l’articolo 1130 bis secondo comma dove si scrive che l’Assemblea può anche nominare il consiglio dei consiglieri… ”.

Veniamo  all'analisi del testo. In questo si rinvengono gravi imprecisioni e per certi versi inspiegabili.

1) Il REGOLAMENTO all'art.15 parla solo del Consiglio dei Condomini.  C'è da chiedersi, perché  l'amministratore si inventa di sana pianta, un organo che non esiste, se non nella sua fervida fantasia.     

2) Non è vero che la nomina del Consiglio dei Condomini (e non dei Consiglieri) non è obbligatoria (l'amministratore ha scritto obbligatorio). E' obbligatoria perché  il Regolamento in oggetto  è stato redatto nel 1972 ed è del COSTRUTTORE, modificabile solo con l'unanimità del Condomini.   

3) Invoca erronieamente a sostegno della sua tesi l'art.1130 bis 2°co - C.C., entrato in vigore nel 2010. L'amministratore dimentica che questo articolo, si riferisce esclusivamente ai Condominii con il REGOLAMENTO CONDOMINIALE, ovvero non redatto dal costruttore. Con il Regolamento condominiale è possibile, con semplice maggioranza, modificare qualsiasi articolo del Regolamento; con il Regolamento del Costruttore serve la unanimità dei consensi dei condomini, cosa quasi IMPOSSIBILE. 

(Lettera firmata)

Ringrazio il Professore, continuate a scrivere al BLOG. Una felice giornata.

                        TONY  PIDENZA

            

  

 

 

 

mercoledì 18 ottobre 2023

RIFARE LA CALDAIA SENZA FORNIRE LE DOVUTE E NECESSARIE INFORMAZIONI AI CONDOMINI.

 

Mi scrive Silvia da Milano per un problema del suo condominio, ho girato la tua lettera all’amico Professore, riporto la Sua risposta. Grazie Silvia e continua a seguirmi.                                    Tony Pidenza

 Risposta del Professore:

Cara Silvia, riferisci che l’amministratore del tuo condominio, con lettera scrive ai Condomini: 

       La caldaia è vecchia, non ha un buon rendimento ed ha emissioni non più a norma. Quessto implica che il terzo responsabile non si assume la responsabilità del ruolo e quindi può solo fare il manutentore, declinando tutte le responsabilità in primo luogo sull’amministrazione ed a cascata sui condomini…ma la legge dice che un impianto può essere tenuto in funzione solo dove qualcuno si prende la responsabilità del buon funzionamento secondo le norme vigenti

                                       ______________________

 Tu vuoi sapere cosa penso della lettera dell’Amministratore: Ti accontento subito. L’argomento della lettera è estremamente tecnico ed allo stesso tempo legale, pertanto deve essere affrontato da entrambi i punti di vista.

Punto di vista tecnico:

Solo una Relazione di un tecnico può dire se “La caldaia è vecchia.. e se non ha un buon rendimento con emissioni non più a norma”. Quindi considerata la notevole  spesa chiedi che l’amministratore produca all’Assemblea una Relazione di un tecnico.

Punto di vista LEGALE:

Dire ”la legge dice”  non significa nulla. E’un preciso dovere dell’amministratore, indicare con precisione a quale normativa Egli fa riferimento, affinchè qualsiasi condomino possa verificare la fondatezza dell’asserzione dell’amministratore.

Un cordiale saluto.

  Il Professore.

 

 

 

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