giovedì 26 ottobre 2023

C o n d o m i n i o: i solleciti di pagamento rate condominiali vanno fatti con Raccomandata R.R. o PEC

 


Ricevo  e pubblico da un gentile lettore:

Buondì Professore, ho letto il Tuo post del 22 c.m. AMMINISTRATORE di Condominio che sollecita UN CONDOMINO AD EFFETTUARE un PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO.

A mio avviso c’è un aspetto che Lei non ha affrontato: i solleciti vanno fatti a mezzo R.R.R. o PEC, e non messi in buca.

Grazie leggo risposta sul Blog.

  F.M. - Foggia

  Gentile lettore, hai ragione il sollecito deve essere sempre fatto per R.R.R. o per posta.Metterlo in buca non serve a nulla, non c’è prova di ricevimento da parte del destinatario.

                            Giovanni Prof.Pintos                                               



ITALIA piena di sbandati d'importazione

 "Milano sempre più insicura. 14enne pedinata e palpeggiata in pieno giorno.

(Fonte: https://www.ilgiornale.it/news/cronaca-locale/seguita-e-palpeggiata-nelle-parti-intime-lorrore-milano-2232038.html)

Mi chiedo come semplice Cittadino, è mai possibile che l'Italia sia diventata il paradiso per sbandati & C. da tutto il pianeta? E' questa la inclusione di cui parlano in tanti?

A me pare una resa alla CLANDESTINITA'  ed alla delinquenza.

GIORGIA MELONI SCATENATA CONTRO IL MOVIMENTO 5 STELLE ALLA CAMERA DEI DE...

  
Da quando governa la MELONI  sbarchi a go-go. 

martedì 24 ottobre 2023

Amministratore di Condominio che è anche GIUDICE?


 

Ricevo e pubblico molto volentieri:

Una felice giornata  Prof.Pintos,

anche se Lei vive da anni in Brasile, essendo di origini italiane, ha molti lettori italiani e fra questi anche il sottoscritto. Grazie per le consulenze gratuite che fornisce. Approfitto per porle un quesito: Un amministratore riceve delle missive prive di firma. Detto Amministratore informa ufficialmente con uno scritto tutti i condomini di un condominio, affermando con estrema certezza che qugli scritti sono opera di uno o piùà condomini. Detto comportamento è lecito?

Grazie una abbraccio.    FILIPPO  R.

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Gentile Filippo, In Brasile dove vivo da 29 anni, come in Italia, la legge prevede che solo un GIUDICE possa stabilire la colpevolezza di qualcuno. L’amministratore in questione ha emesso una SENTENZA, asserendo  ed informando tutto il Condominio sul fatto che lui (e non un giudice) ha stabilito che le missive ricevute sono per forza di uno o più condomini. A mio modestissimo avviso, detto amministratore potrebbe, uso il condizionale perché non sono un GIUDICE, incorrere nell’art.595  (diffamazione) previsto dal Codice Penale italiano.  Io al posto dell’Amministratore: avrei portato le lettere all’autorità giudiziaria, lasciando a questa di procedere. Diffondere delle possibili prove di reato, significa solo invalidarle, rendendo più arduo per l’autorità giudiziaria risalire al colpevole\i.

Ricambio l’abbraccio, Giovanni prof.Pintos.

 

 

lunedì 23 ottobre 2023

C ON D O M I N I O: un risarcimento poco ortodosso ad un CONDOMINO.

 

Ricevo e pubblico molto volentieri:

Buondì  Prof.Pintos,

vivo e risiedo a Rimini, seguo da quando è nato il suo Blog e Le scrivo per un problema del mio condominio. Nel mio bagno c’è stata una serie di macchie di umidità dovute a ripetute perdite dai tubi condominiali.  Siccome queste si sono verificate nel corso di anni diversi:l’Assicurazione non ha più pagato ed ha risarcito il condominio e qui nasce il problema: una Ditta scelta dall’Assemblea per stimare il danno: ha stabilito un danno di 500 euro. Normalmente il danneggiato riceve il risarcimento ed affida il lavoro ad una ditta di sua scelta: in questo caso non ho potuto scegliere, o facevo fare il lavoro alla ditta scelta dall’Assemblea o non venivo  rimborsata. Cosa ne pensa Professore.

Grazie ed attendo risposta sul BLOG.

Cinzia – Rimini

     Cara CINZIA,

il comportamento dell’Assemblea ma in primis dell’Amministratore lascia molto a desiderare. Nel tuo caso, l’assemblea doveva chiederti:: se volevi fare eseguire il lavoro dalla Ditta scelta dall’assemblea o se ne volevi sceglierne un’altra. Questo è il comportamento ortodosso e corretto da seguire.

Un caro saluto, continua a seguire il Blog.                                              

       Giovanni Prof.Pintos

 


 

 

CONDOMINIO: NO agli avvisi di convocazione Assemblee, messi in buca delle lettere dei condomini. Prassi scorretta


 Ricevo e pubblico molto volentieri:

Ciao Prof.Pintos,

Nel mio condominio  Treviso nel 2018, abbiamo costituito un Consiglio di Condominio composto da 3 persone. Una di queste è una Signora usufruttuaria o meglio uso ed abitazione di un ampio appartamento che è stata eletta Consigliere di Condominio. Nel 2019 al momento di rinnovare il Consiglio: l’amministratore obiettava che detta Signora usufruttuaria, in quanto non condomina, non poteva fare parte del Consiglio di Condominio. Ti chiedo caro: Professore è proprio come dice l’amministratore?

(lettera  firmata)

 Gentilissima Lettrice, grazie per l’attenzione che dedichi al mio Blog. Vengo subito alla risposta: La Cassazione Civile  del 28.8.2008 con sentenza n.21774 e con sentenza 26831 del 14.12.2011, smentiscono la tesi dell’amministratoreLa usufruttuaria ha tutto il diritto di essere eletta nel Consiglio dei Condomini , dillo tranquillamente  a tutti i Condomini.

Grazie carissima e continua a seguirmi sul BLOG

                                   Prof. Giovanni Pintos

 

Convocazione assembleare: NON basta lasciare l’avviso nella buca.? NO, NON E' UN COMPORTAMENTO LECITO!

 Buon giorno Prof.Pintos, vorrei porle un quesito legato al condominio: Convocazione assembleare: basta lasciare l’avviso nella buca postale? Attendo risposta tramite il Blog. (Pina D. - Livorno)

Gentlissima Pina,   l’assemblea condominiale: non si può convocare con avviso in cassetta - Non è lecito il comportamento dell’amministratore che convoca i condomini in assemblea attraverso il deposito nella buca delle lettere dell’avviso di convocazione. Il Tribunale di Bologna con la sentenza 20598 del 3 .11.2020  afferma di no, dando ragione al condomino che si era opposto alla procedura. A rinforzo  La Corte di Cassazione nell’esaminare la questione evidenzia che, dopo la Riforma attuata dalla L. 220/2012, l’avviso di convocazione contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno 5 giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandataposta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, indicando ora e luogo della riunione.

Giovanni  Prof. Pintos    -  gpintos447@gmail.com 

 

                                 


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